L'associazione ACAPI BRALLO si e' costituita in data 31-03-09
S T A T U T O DI A S S O C I A Z I O N E
ACAPI BRALLO
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 1) - E’ costituita l’Associazione commercianti artigiani e piccoli imprenditori Brallo, che potrà qualificarsi mediante la sigla “ACAPI BRALLO” e con l’abbreviazione “ Associazione Commercianti Brallo”. L’ associazione adotta come proprio simbolo distintivo il marchio così descritto: al centro è rappresentata la mappa geografica del Comune di Brallo di Pregola con le lettere maiuscole di colore bianco “ACAPI” in sovrimpressione; intorno a questa immagine, a descrivere un cerchio aperto nella parte inferiore, vi è la scritta ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI BRALLO
- Art. 2) - L’Associazione ha sede in Brallo di Pregola (PV) in via del Pozzo, 1
- Art. 3) - L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone la promozione delle attività turistiche e culturali nel comune di Brallo di Pregola.
Al fine di perseguire le suddette finalità, l’Associazione potrà: effettuare raccolte fondi anche per mezzo della vendita di oggetti di merchandising; organizzare convegni ed, in generale, esercitare qualsiasi attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi prefissati dall’Associazione.
PATRIMONIO
- Art. 4) - Il patrimonio dell'associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio; c) da donazioni, legati, lasciti; d) da eventuali contributi di enti pubblici.
- Art. 5) - I proventi con cui provvedere alle attività e alla vita dell'associazione sono costituiti:
a) dalle quote associative; b) dai redditi dei beni patrimoniali; c) da altri proventi di qualsiasi genere.
ASSOCIATI
- Art. 6) - Sono soci coloro (persone fisiche e giuridiche od enti collettivi) che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.
L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione .
- Art. 7) - Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo.
Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il mese di febbraio di ogni anno. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo nè in caso di scioglimento dell'associazione, nè sono trasmissibili, se non nel caso di successione a causa di morte.
- Art. 8) - Gli associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto.
Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno esaminati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.
- Art. 9) - La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo.
Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in caso di: a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni; b) violazione delle norme etiche o statutarie; c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa; d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico. L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 10) - Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea degli associati; b) il consiglio direttivo; c) il Presidente; d) il Vice Presidente.
ASSEMBLEA
- Art. 11) - L'assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione (purchè deliberata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza), rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe. Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto
- Art. 12) - L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei consiglieri e dei revisori dei conti.
L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.
- Art. 13) - Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata o fax almeno otto giorni prima della data fissata.
L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.
- Art. 14) - Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto. Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
- Art. 15) - L'assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente assistito da un segretario eletto dall'assemblea.
Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
- Art. 16) - Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano.
CONSIGLIO DIRETTIVO
- Art. 17) - L'associazione è retta ed amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, nominati dall'assemblea; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Il consiglio elegge il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; nomina altresì un segretario e un tesoriere.
- Art. 18) - Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli.
I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del consiglio che li ha eletti.
- Art. 19) - La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute .
- Art. 20) - Il consiglio direttivo è convocato con lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
- Art. 21) - È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del consiglio.
Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario.
- Art. 22) - Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
Le sedute del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente dell'associazione od, in sua assenza, dal vice Presidente.
- Art. 23) - Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, compresi fra gli altri quelli di:
a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione; b) convocare le assemblee; c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione; d) redigere i bilanci preventivo e consuntivo; e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione; f) acquistare ed alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione; g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi; h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto; i) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.
PRESIDENTE
- Art. 24) - Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere riconfermato una o più volte.
Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo e del comitato scientifico, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione. In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente.
BILANCIO - UTILI
- Art. 25) - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi il trenta aprile di ogni anno. Dalla data dell'avviso di convocazione bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.
- Art. 26) - È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
SCIOGLIMENTO
- Art. 27) - L'associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori. Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea.
RINVIO
- Art. 28) - Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.